Start Up Innovativa e Società benefit: iscrizione duale in CCIAA

La costituzione di un’impresa nasce da un’idea ben precisa di uno o più soggetti, i quali partendo da un determinato obiettivo definiscono i mezzi e le modalità per raggiungerlo. Stabilendo il “cosa fare”, “perché farlo” e “come farlo”, gli ideatori conferiscono alla propria impresa una particolare configurazione, sulla base della quale questa verrà etichettata ed iscritta in una specifica sezione presso la CCIAA.

Le normative vigenti consentono la costituzione di svariate tipologie d’impresa, che sono solitamente distinte e classificate in macrocategorie a seconda: della forma societaria, della dimensione aziendale, del settore di appartenenza e dello scopo perseguito.

Cosa accade se una società persegue contemporaneamente più obiettivi? Può questa ottenere lo status e quindi essere classificata, con annessi obblighi e benefici, in diverse categorie aziendali?

STATUS DI START UP INNOVATIVA E CONTEMPORANEAMENTE DI SOCIETÀ BENEFIT IN PUGLIA

Analizziamo un caso specifico in cui un’azienda rientra in entrambe le classificazioni, effettuando prima una disamina sia sulle tipologie di start-up innovative esistenti, che sulle società benefit.

COS’È UNA START-UP INNOVATIVA

Una Start-up innovativa è una società di capitale (S.r.l., S.r.l.s., S.p.a.) con oggetto sociale ad alto valore tecnologico. In base al D.L. 179/2012 un’impresa per essere classificata “start up innovativa” deve rispettare requisiti come:

  • essere di nuova costituzione o costituita da meno di 5 anni;
  • essere collocata in Italia o in un Paese UE;
  • avere una produzione annua inferiore a 5 milioni di euro;
  • non essere quotata in un mercato regolamentato;
  • non aver distribuito utili e non farlo in futuro;
  • non essere frutto di scissione, cessione o fusione d’azienda;
  • avere come oggetto sociale (prevalente o esclusivo) sviluppo, produzione e commercializzazione di un servizio o prodotto ad alto valore tecnologico.

In aggiunta a questi requisiti, deve possederne almeno uno tra i seguenti:

  • essere titolare, licenziataria o depositaria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato;
  • sostenere una spesa per Ricerca e Sviluppo di almeno il 15% del maggiore valore tra costo o valore totale della produzione;
  • impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale) .

In base alla scelta della forma societaria adottata dall’impresa, o del settore di riferimento, possiamo individuare alcune particolari categorie di start up innovative.

START UP INNOVATIVE A SCOPO MUTUALISTICO

Le start up innovative possono essere infatti costituite, oltre che come società di capitali, anche sotto forma di Società Cooperative (disciplinate dal Titolo VI del libro V del c.c.). Questo modello societario si caratterizza per lo scopo mutualistico e solidale che consiste nel fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro più favorevoli rispetto a quelle che otterrebbero dal libero mercato. Sono previsti requisiti specifici per i soggetti partecipanti, riportati nell’atto costitutivo. Emerge in questa compagine societaria la volontà di tutelare gli interessi dei soci, raggiungendo un obiettivo difficilmente perseguibile singolarmente, aiutandosi vicendevolmente.

START UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE (SIAVS)

Disciplinate dalla L. 221/2012, sono delle imprese innovative che operano in particolari settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, quali:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • assistenza socio-sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo
  • scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali.

Queste imprese per essere classificate come SIAVS, oltre a rientrare in un settore tra quelli specificati, deve dichiarare il settore prescelto nel codice 034 della modulistica del registro delle imprese, dichiarare di realizzare una finalità d’interesse generale e deve impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale raggiunto.
La dichiarazione effettuata attraverso il Documento di descrizione di impatto sociale rappresenta un obbligo per le SIAVS.

I vantaggi derivanti dalla classificazione della start up in questa categoria possono essere riassunti con:

  • Accesso facilitato al fondo di garanzia;
  • Esenzione dai diritti camerali e delle imposte di bollo;
  • Possibilità di remunerare attraverso partecipazione di capitali.

Le agevolazioni fiscali per le SIAVS sono più vantaggiose rispetto a quelle previste per le start up innovative classiche:

  • 25% di agevolazione per le persone fisiche che investono nelle SIAVS;
  • 17% di agevolazione per le persone giuridiche che investono nelle SIAVS.

SOCIETÀ BENEFIT

La società Benefit, introdotta con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, è una nuova forma societaria che consente agli imprenditori di perseguire scopi di beneficio comune, oltre allo scopo utilitaristico dell’attività d’impresa. Il segno distintivo di queste imprese è l’attenzione verso la società e l’ambiente, ovvero il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli di tutti gli altri stakeholders.
Possono acquisire la denominazione di Società Benefit le imprese i cui effetti positivi ricadano su ambiente, governo d’impresa, lavoratori o altri portatori d’interesse.
Il “beneficio comune” da perseguire attraverso l’attività d’impresa deve essere riportato nello Statuto.

Il modello Benefit costituisce di fatto oggi in Italia un modello d’impresa che rispetta tutti i criteri di sostenibilità, richiamati oltre che dagli obiettivi dell’Agenda 2030, gli SDGS (Sustainable Development Goals) anche dagli ESG (Environmental Social Governance).

Per le società benefit sono previsti (A BANDO) vantaggi fiscali quali:

  • Credito d’imposta del 50%;
  • Contributo a sostegno delle attività promozionali.

Inoltre, è previsto un sostegno economico per le spese notarili di costituzione e di trasformazione in SB, per assistenza professionale e alla consulenza, per spese d’iscrizione al registro delle Imprese.

ALBO DELLE SOCIETÀ BENEFIT IN PUGLIA

La Regione Puglia con la Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18 “Istituzione dell’Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali”, è la prima Regione ad aver approvato l’istituzione, su proposta dell’Associazione Next Eu (www.nexteu.it), di un apposito albo per le società benefit con l’obiettivo di favorirne e incentivarne la diffusione sul territorio regionale.

Entreranno a far parte delle SBP (società benefit pugliesi) le società benefit con sede legale, o operativa, in Puglia già iscritte nel registro delle imprese come benefit, le imprese benefit di nuova costituzione o che quelle società che intendano convertirsi in SB.

Tale iscrizione garantisce: ai fruitori dei prodotti o dei servizi offerti dalle SBP la tutela dei rischi di greenwashing e/o benefit washing; alle SBP di riconoscersi reciprocamente come soggetti che preservano l’eccellenza del Made in Puglia caratterizzata da un nuovo modo di fare impresa, più attento alle persone e all’ambiente e, in particolare, al territorio pugliese.

L’Albo classifica le imprese benefit suddividendole in tre sezioni:

  • Start-up e PMI innovative benefit;
  • società benefit partecipate da enti pubblici;
  • altre società benefit.

I requisisti e le modalità d’iscrizione saranno disciplinati dal Regolamento Regionale.

L’istituzione del marchio delle società benefit vuole ispirare fiducia e maggiore riconoscibilità verso la realtà benefit, diventando un vero proprio strumento di comunicazione, di facile identificazione e memorabilità.

Le SBP beneficeranno di alcuni vantaggi come:

  • premialità all’interno dei bandi regionali di finanziamento;
  • la promozione di specifici interventi formativi e di sensibilizzazione a favore delle realtà produttive pugliesi;
  • consulenza presso uno sportello virtuale istituito appositamente per sostenere il percorso di sostenibilità;
  • premio annuale istituito per i migliori report d’impatto;
  • riconoscimento quale soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro;
  • la messa a disposizione di edifici o di aree non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • la promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio in vista della formazione di professionalità nell’ambito della sostenibilità.

PUÒ UNA SOCIETÀ BENEFIT ESSERE ISCRITTA AL REGISTRO DELLE START UP INNOVATIVE…

Avendo esaminato le caratteristiche e le finalità sia delle Start-up innovative che delle Società Benefit, è possibile affermare che una società può essere contemporaneamente benefit ed essere iscritta al registro delle imprese innovative, non vi è incompatibilità delle due condizioni, ovviamente a patto che ne abbia i requisiti necessari. Non è possibile, ad esempio, che una società benefit costituita sottoforma di società di persone possa iscriversi presso la CCIAA come start-up innovativa.

Spetta alla Camera di Commercio accertare l’esistenza dei requisiti, al momento dell’iscrizione della Società nel registro. Questi requisiti possono nel tempo venir meno, così come potrebbe succedere con lo status di startup innovativa.

Inoltre le società benefit che ne hanno i requisiti possono anche ottenere lo status di SIAVS (Start-up Innovativa a Vocazione Sociale), ex D.L. n 179/2021.

Nel contesto mondiale attuale per un’impresa nascente, o già esistente, optare per la strada della sostenibilità significa scegliere l’unica condizione che consente, prima ancora che lo sviluppo, la sopravvivenza dell’intero ecosistema senza cui le imprese stesse non hanno possibilità di esistere.
In particolare la combinazione tra impresa benefit e start up innovativa offre la possibilità di coniugare innovazione, ricerca e sostenibilità rendendo possibile la diffusione delle nuove tecnologie sostenibili con un impatto positivo sia sull’economia, che sulla società, che sull’ambiente .

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Foto di Tom Fisk