Lo scorso 16 ottobre 2023 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, la bozza del Decreto legislativo che attua alcuni dei cambiamenti previsti dalla delega fiscale, inerenti la riforma della tassazione per le persone fisiche.
La prima sostanziale differenza per l’anno 2024, rispetto allo stato attuale, è che il numero di aliquote IRPEF si dovrebbe ridurre da quattro a tre, determinando la rispettiva diminuzione degli scaglioni di reddito a cui esse sono applicate.
L’obiettivo è quello di giungere gradualmente alla flat tax.
Riforma aliquote IRPEF
Le aliquote da applicare per il calcolo dell’imposta per le persone fisiche saranno unicamente quelle del 23%, 25% e 43%. Vengono riportate nelle tabelle in basso le aliquote vigenti e quelle che potrebbero essere per l’anno 2024.
ALIQUOTE IRPEF VIGENTI |
SCAGLIONI DI REDDITO |
23% |
fino a 15.000 € |
25% |
da 15.001 € a 28.000 € |
35% |
da 28.001 € a 50.000 € |
43% |
da 50.001 € in su |
ALIQUOTE IRPEF 2024 |
SCAGLIONI DI REDDITO |
23% |
fino a 28.000 € |
35% |
da 28.001 € a 50.000 € |
43% |
da 50.001 € in su |
I contribuenti con reddito annuo compreso tra 15.000 € e 28.000 €, o superiore, per l’importo relativo a tale intervallo verseranno il 2% in meno rispetto a quanto fatto finora, dal 25% al 23%, con un risparmio massimo di 260 €.
Criteri direttivi e principi alla base delle modifiche attuate
Le variazioni apportate per ora al sistema impositivo, che sono solo una parte della riforma fiscale prevista, sono state disegnate per garantire e tutelare:
- il principio di progressività, da conservare nonostante la prospettiva di un’aliquota unica, mediante il riassetto di: aliquote, scaglioni d’imposta, deduzioni e detrazioni;
- l’equità orizzontale, anche sostenendo la progressiva introduzione dello stesso onere fiscale e della no tax area per ogni tipologia di reddito prodotto, favorendo in particolare l’equiparazione tra i redditi di pensione e quelli di lavoro dipendente.
Tale intervento mira ad accrescere il potere d’acquisto della popolazione sostenendo, in prima battuta, una particolare fascia di contribuenti con reddito medio-basso.
Detrazioni per redditi da lavoro dipendente
I contribuenti con redditi derivanti da lavoro dipendente e/o da altri redditi assimilati fino a 15.000€ (NON i redditi da pensione), per l’anno 2024, usufruiranno di un aumento delle detrazioni da 1.880€ a 1.955€.
La no tax area per i contribuenti con redditi da lavoro dipendente, attraverso questa riforma, aumenta fino a 8.500€, livellandosi a quella già prevista per i pensionati.
Trattamento Integrativo
Affinché sia garantito ai lavoratori dipendenti lo stesso livello di trattamento attualmente esistente, sono riviste anche le norme relative ai requisiti per il riconoscimento del trattamento integrativo.
L’erogazione di tale contributo [art. 1, comma 1, D.L. n. 3/2020], per l’anno 2024, è previsto per i contribuenti con reddito complessivo inferiore a 15.000€, che abbiano un’imposta lorda superiore rispetto all’importo della detrazione spettante [art.13, comma 1, lettera a), TUIR] diminuito di 75€ e rapportato al periodo di lavoro annuo.
Variazioni generali alle detrazioni
Avendo come focus l’equità orizzontale, la bozza del Decreto all’art.2 ritocca le detrazioni spettanti ai contribuenti con reddito complessivo maggiore di 50.000€.
Secondo le nuove disposizioni, la detrazione lorda [art. 15, comma 3-bis, TUIR] di questa fascia di contribuenti sarà diminuita di 260€, per le detrazioni spettanti inerenti i sottoelencati oneri:
- premi assicurativi per rischio eventi calamitosi [art.119, comma 4, D.L. n. 34/2020];
- erogazioni liberali verso: ONLUS; iniziative umanitarie, laiche o religiose [art. 15, comma 1.1, TUIR]; ETS [art.83, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017]; partiti politici [art. 11, D.L. n. 149/2013];
- oneri detraibili al 19% (esempi: canoni di locazioni per studenti fuori sede; spese per istruzione universitaria e frequenza scolastica; premi assicurativi di polizze vita, infortuni, invalidità permanente e rischio morte; interessi passivi su mutui o prestiti; spese funebri; ecc.)
L’art.10, comma 3-bis, del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi dispone che il reddito complessivo considerato per il calcolo delle imposte debba essere decurtato del reddito inerente l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale con le relative pertinenze [art. 10, comma 3-bis, TUIR].
Le variazioni introdotte sulle detrazione mirano a bilanciare la perdita di introito erariale derivante dalla riduzione delle aliquote IRPEF.
Addizionali regionali e comunali
La bozza del Decreto all’art. 3 fornisce indicazioni anche riguardo le addizionale regionali e comunali IRPEF, disponendo che le percentuali di queste possono essere diversificate unicamente rispettando gli scaglioni di reddito previsti dalla legge statale.
Le Regioni e le Province autonome potranno applicare le variazioni desiderate, nel rispetto della nuova normativa, entro il 15 aprile 2024.
Allineamento ai nuovi scaglioni previsto anche per i Comuni, che dovranno adeguarsi alle modifiche non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2024.
Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay