La Regione Puglia, recependo la Direttiva Euratom 59/2013 ha emanato la legge regionale 30/16 e succ. mod. (L.R. 36/2017), nelle quali si stabiliscono i limiti di soglia del gas Radon a 300
Bq/mc per gli edifici aperti al pubblico, misurato con strumentazione passiva su due semestri, prescrivendo le attività di monitoraggio, della durata di un anno. La rilevazione va effettuata per i locali interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete. Sono esentati dagli obblighi di
misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto
per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.
Sanzioni
La mancata trasmissione dei risultati ha come effetto la decadenza del certificato di agibilità. All’art. 4 comma 2, ne viene stabilita l’obbligatorietà: “Gli esercenti attività di cui al comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entrata in vigore 11/08/2017), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a
trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge
della certificazione di agibilità.”
Le linee guida stabiliscono l’installazione minima di n.1 rilevatore ogni 100 mq accessibili al pubblico (comunque in base alla planimetria dell’immobile, almeno uno per ogni locale), alla fine del primo semestre di esposizione il dispositivo dovrà essere sostituito e inviato per effettuare le analisi di laboratorio.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Regione http://www.arpa.puglia.it/web/guest/faq_radon_lr