Collegato alla manovra 2018: sintesi delle novità tributarie

Numerose e significative le norme di natura fiscale contenute nel decreto-legge emanato nell’ambito della definizione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno prossimo.

Arriva in Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018. Ieri, infatti, è stato pubblicato il decreto-legge 148/2017, con il quale il Governo ha iniziato a dare corpo alla manovra di bilancio per il 2018.
Le misure di carattere fiscale sono contenute nel Titolo I del decreto e riguardano: l’estensione della definizione agevolata dei carichi (articolo 1) la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali (articolo 2); l’estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla Pa (articolo 3); gli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo (articolo 4); la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote Iva per l’anno 2018 (articolo 5).
In attesa delle modifiche eventualmente apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, ecco un riepilogo dei contenuti nella nuove disposizioni.Estensione della definizione agevolata dei carichi 
(Articolo 1)
La prima importante novità riguarda la disciplina della “rottamazione delle cartelle”, il cui ambito applicativo viene notevolmente esteso. La disposizione in esame, infatti, modifica in più punti l’articolo 6, Dl 193/2016.Queste, in sintesi, le novità:

  • i termini per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017. In sostanza, quindi, viene consentito a chi ha già aderito alla rottamazione dei ruoli di effettuare, entro il prossimo 30 novembre, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre. In tal modo, i contribuenti che non hanno eseguito i versamenti delle prime due rate del 2017 vengono “riammessi” alla rottamazione senza ulteriore addebito
  • viene riconosciuta la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle anche a coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore delle disposizioni sulla definizione agevolata). I contribuenti che si trovano in questa situazione possono nuovamente esercitare la facoltà di adesione alla rottamazione delle cartelle, presentando, entro il 31 dicembre 2017, un’apposita istanza, con le modalità che saranno pubblicate, entro il prossimo 31 ottobre, sul sito internet dell’agente della riscossione. I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova finestra della rottamazione dovranno: a) versare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione (importo che sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018). In caso di mancato versamento, l’istanza di adesione alla rottamazione è improcedibile); b) versare, nel numero massimo di tre rate di pari importo (con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018), le somme dovute per la rottamazione (l’ammontare complessivo degli importi dovuti è comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 luglio 2018)
  • per consentire alle Università degli studi, che hanno aderito alla definizione agevolata, di completare i relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla rottamazione, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018
  • viene esteso l’ambito applicativo della definizione agevolata che, infatti, potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (la prima versione della rottamazione era relativa ai carichi affidati dal 2000 al 2016). A tal fine, gli interessati dovranno presentare dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 (con le modalità che saranno pubblicate, entro il prossimo 31 ottobre, sul sito internet dell’agente della riscossione). Il versamento delle somme dovute per la definizione (che l’agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2018) potrà essere eseguito in un numero massimo di cinque rate di pari importo da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della stessa, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione di adesione e relativi a precedenti piani di rateazione già in essere. Infine, in deroga a quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata, la facoltà di rottamazione relativa ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali
(Articolo 2)
Vengono introdotte disposizioni a favore dei territori della provincia di Livorno colpiti dall’alluvione dello scorso mese di settembre.
In particolare, per le persone fisiche e le imprese che, alla data del 9 settembre 2017, avevano rispettivamente la residenza e la sede legale (ovvero la sede operativa) nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, con scadenza compresa tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018. È escluso, tuttavia, il rimborso di quanto eventualmente già versato.
La sospensione, peraltro, non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilità dei sostituti a effettuare gli adempimenti e i versamenti nei termini previsti, è applicabile la causa di non punibilità della forza maggiore (cfr articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997).
Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.
Per i soli contribuenti del comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente di un’apposita richiesta nella quale si deve dichiarare l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.

Viene inoltre modificata la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Si prevede, infatti, che tali adempimenti e versamenti, oggetto di sospensione, sono effettuati entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018 (nuova formulazione dell’articolo 48, comma 13, Dl 189/2016).

Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla Pa
(Articolo 3)
Ulteriormente esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (modifica dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972).
In base alla nuova versione della disposizione, infatti, lo split payment si applica, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
  • società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
  • società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
  • società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva.

Viene rimesso a un successivo decreto del Mef il compito di definire le modalità di attuazione del nuovo perimetro degli enti ricompresi nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti.
Le nuove disposizioni, peraltro, sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
(Articolo 4)
Modificata anche la disciplina del credito d’imposta previsto, a decorrere dal 2018, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (credito pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, aumentato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative – cfr articolo 57-bis, Dl 50/2017).
Innanzitutto si stabilisce che per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la somma di 62,5 milioni di euro per il 2018, che costituisce tetto di spesa.
Quindi, viene previsto che imprese e lavoratori autonomi possono fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

Sterilizzazione dell’incremento delle aliquote Iva per l’anno 2018
(Articolo 5)
Infine, si prevede il reperimento di ulteriori risorse per evitare l’aumento delle aliquote Iva previsto nel 2018, che sarà completamente neutralizzato con le misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio.

Entrata in vigore
(Articolo 21)
Le disposizioni sopra analizzate hanno efficacia a partire dal 16 ottobre 2017, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl 148/2017.

Gennaro Napolitano
pubblicato Martedì 17 Ottobre 2017 su fiscooggi.it