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Ottima sentenza! Vittoria del contribuente!
Posted on
23 Agosto 2016
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Gli interessati dovranno presentare richiesta entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto e sarà riammesso anche chi, per i mancati pagamenti pregressi, è decaduto dal beneficio entro l’1 luglio 2016. La possibilità è concessa per importi fino a 60mila euro e anche se “all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate”.
Impugnabile l’estratto ruolo: vittoria del contribuente in appello Un contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Agrigento avverso gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento che li contenevano, dei quali atti deduceva di averne avuto copia dalla SERIT SICILIA S.P.A., presso gli sportelli degli uffici di Agrigento, dove si era recato al fine di accertare se a proprio carico risultavano iscrizioni a ruolo. La CTP di Agrigento dichiarava il ricorso inammissibile, con la motivazione ” che il ricorso avverso gli estratti dei ruoli è inammissibile stante che gli stessi non rientrano tra gli atti impugnabili, tassativamente indicati nell’art.19 del decreto legislativo 546/92″. La sentenza veniva, però, appellata dal contribuente con successo. Leggi di più: http://www.avvocatopierri.it/1021-ammissibile-il-ricorso-avverso-l-estratto-ruolo-vittoria-del-contribuente-in-appello-ctr-sicilia-sent-del-12-07-2016-n-2701.html