Bonus per l’e-commerce agricolo: invio istanze dal 20 febbraio 2017

L’iter da seguire per i crediti destinati alle aziende del settore per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche e a quelle che danno vita a nuove reti di imprese
Nuove strade e scadenze per chi lavora nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura.
Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato due nuove circolari (76689 e 76690), con cui definisce modalità e termini di presentazione delle domande per usufruire degli incentivi previsti dall’articolo 3, comma 3, del Dl 91/2014.
Il primo documento fa riferimento alle imprese, compresi i consorzi e le cooperative, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che intendano realizzare e ampliare le infrastrutture informatiche per l’avvio e lo sviluppo del commercio elettronico.
Il secondo riguarda l’agevolazione per favorire la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, nello specifico, piccole e medie, e diverse dalle Pmi, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Queste due circolari, oltre a ribadire i casi in cui è possibile fare istanza, definiscono il come:
la finestra temporale per la presentazione delle domande va dal 20 al 28 dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti
la domanda, debitamente compilata, deve essere redatta utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica indicata nella circolare di riferimento e deve contenere l’attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta
l’attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito, rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale, un commercialista, un perito commerciale o dal responsabile del Caf va firmata anche dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa beneficiaria
l’istanza, firmata digitalmente, va trasmessa all’indirizzo saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato “p7m”, con indicazione come oggetto “DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA”, nel caso dell’e-commerce, ovvero “DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPOFILA”, nel caso delle reti d’imprese.
Investimenti agevolabili
Nel primo caso (avvio o sviluppo di e-commerce):
a) dotazioni tecnologiche
b) software
c) progettazione e implementazione
d) sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Nel secondo caso (reti d’imprese):
a) costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto
b) costi in attività materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature
c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete
d) costi di ricerca e sperimentazione
e) costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali
f) costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto
g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera
h) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.

Sono ammissibili, in entrambi i casi, esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, fino al loro valore di mercato, regolarmente fatturate e quietanzate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, fatte salve le spese propedeutiche alla costituzione della rete di imprese.
L’Iva non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’Iva.
I pagamenti ammessi sono esclusivamente quelli attraverso il sistema Sepa e i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d’imposta previsto a valere sul Dm 273/2015.

La circolare ribadisce inoltre che le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni strumentali acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati, tranne quelli acquistati in leasing.
Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, per l’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali e immateriali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa, da tenere agli atti dell’impresa stessa.
Rosa Colucci
pubblicato Mercoledì 19 Ottobre 2016 su www.fiscooggi.it